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Aspetti giuridici del contratto
di sviluppo di software
L’assenza di una
disciplina legislativa specifica, da un lato e l’avvenuta introduzione
dei programmi per elaboratore tra le opere dell'ingegno, dall’altro,
rendono opportuno un esame della disciplina giuridica applicabile al
contratto di sviluppo di software.
a
cura dell’avvocato Annarita
Gili
Il
contratto di sviluppo di software è un contratto atipico,
cioè non appartiene
a nessuno dei «tipi» specificatamente disciplinati dall'ordinamento,
ed è, perciò, regolato dalle clausole contrattuali volute dai
contraenti, purché siano compatibili con i principi generali
dell'ordinamento giuridico, oltre che dalle norme generali in materia di
contratti, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1323 cod. civ.
Sono
quindi applicabili, per esempio, le regole in materia di interpretazione
dei contratti (artt. da 1362 a 1371 cod. civ.). Si segnala, in
particolare: l’art. 1362 cod. civ., in base al quale,
nell’interpretare un contratto, non ci si deve limitare «al senso
letterale delle parole», ma «si deve indagare quale sia stata la
comune intenzione delle parti», valutando il loro comportamento
complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto; l’art.
1366 cod. civ., in base al quale «il contratto deve essere interpretato
secondo buona fede».
Per tutto ciò che
non è espressamente previsto dal contratto, si fa ricorso, in via
interpretativa, alla normativa che regola contratti tipici analoghi o
affini.
Contratti tipici
analoghi o affini al contratto di sviluppo di software
Una parte dei
commentatori ha ritenuto che il contratto di sviluppo di software debba
essere integrato, per gli aspetti non previsti, dagli articoli da 1655 a
1677 cod. civ., in materia di contratto d’appalto d’opera. Secondo
altri, a seconda che il soggetto incaricato dello sviluppo del software
sia un imprenditore o un professionista, si deve applicare la disciplina
dell’appalto, oppure quella del contratto di prestazione d’opera (artt.
2222–2228 cod. civ.).
Qualunque
dei due contratti venga applicato, comunque, il committente
acquista la proprietà del software sviluppato con l’accettazione e il
pagamento del prezzo.
Quanto sin qui
considerato, però, deve ora essere messo in relazione con la
legislazione in materia di diritto d’autore.
Contratto
di sviluppo di software e diritto d’autore
1.
L’introduzione dei programmi per elaboratore tra le opere
dell’ingegno, protette dalla legge sul diritto d’autore (l. 22
aprile 1941, n. 633)
Il decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 – emanato in attuazione della
Direttiva 91/250/Cee – nell’elenco delle opere protette dalla legge
sul diritto d’autore, contenuto nell’art. 2 della legge stessa, ha
aggiunto un nuovo punto 8) che menziona espressamente «i programmi per
elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale
risultato di creazione intellettuale dell’autore», precisando che «il
termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso».
Oggetto di protezione
sono, dunque, se dotati di originalità, sia il programma che il
materiale preparatorio; quest’ultimo, si ritiene, «purché di natura
tale da consentire la realizzazione di un programma in fase successiva».
Restano, invece,
esclusi dalla tutela accordata dalla legge «le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli
alla base delle sue interfacce». Questa precisazione è stata per lo più
interpretata nel senso che restano esclusi dalla tutela accordata dalla
legge sul diritto d’autore i programmi (o le parti di programma)
costituiti da sequenze logiche necessitate (inscindibilità
forma–contenuto), oppure assolutamente banali e di routine e quindi prive di una sia pur minima originalità.
Quanto, invece, ai
criteri per individuare nel software
il requisito dell’originalità, richiesto dalla legge, la
giurisprudenza ha rivelato un atteggiamento decisamente “benevolo”
nei confronti delle software house, abbracciando la tesi cosiddetta “minimale” della
creatività dell’opera dell’ingegno.
Si è, infatti, assestata su una soglia relativamente bassa,
giungendo a estendere la protezione a programmi poco più che
compilativi, ove presentino «un sia pur modesto grado di creatività»,
ritenendo sufficiente che siano «il risultato di un apporto personale
dell’autore»
2. Diritto morale e diritto patrimoniale d’autore
Per
poter comprendere come vengono ripartiti, tra le parti, i diritti
derivanti dal contratto di sviluppo di software, è necessario,
preliminarmente, esaminare alcuni aspetti della disciplina del diritto
d’autore, distinguendo il diritto morale dal diritto patrimoniale
d’autore; quest’ultimo, in altre parole, consiste nel diritto di
sfruttamento economico dell'opera protetta.
Entrambi
i diritti vengono acquisiti dall’autore, in modo automatico e
incondizionato, con il semplice fatto della creazione dell’opera (cfr.
art. 2576 cod. civ.).
Tuttavia,
mentre il diritto di sfruttamento economico dell’opera, in ogni modo e
forma consentiti dalla legge, è liberamente cedibile –
come accade, appunto, in seguito alla conclusione di un contratto
di sviluppo di software - il diritto morale d’autore è, invece,
personale e, perciò, non è trasmissibile.
Quest'ultimo,
consiste nel diritto dell’autore di essere sempre considerato come
l’autore dell’opera – nell'ipotesi in esame, del software -
nonostante abbia ceduto a terzi il diritto di sfruttarla economicamente.
In
particolare, l’autore può non solo rivendicarne in qualsiasi momento
la paternità, ma può anche opporsi «a qualsiasi deformazione,
mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa», che possa
essere di pregiudizio «al suo onore o alla sua reputazione» (art. 2577
cod. civ.). Il diritto morale d’autore comprende anche la possibilità
– esercitabile, però, solo in presenza di «gravi ragioni morali»
– di ritirare l’opera dal commercio (art. 2578 cod. civ.).
3. La suddivisione del diritto (morale e patrimoniale) d’autore
tra le parti del contratto di sviluppo di software
Salvo
diverso accordo tra le parti, il diritto di sfruttamento economico del
software realizzato viene ceduto - per contratto o, comunque, per legge
- al committente, che ne acquista la proprietà. Resta, però, salvo il
diritto morale dello sviluppatore - o della software house - di
essere ritenuti autori del programma.
Questo
diritto si estende all’intero lavoro, se il committente si è limitato
a ordinare lo sviluppo del software, senza dare alcun apporto creativo
all’opera.
La
situazione si complica, invece, nei casi in cui il committente ha anche
dato un apporto creativo autonomo alla realizzazione del lavoro
complessivo.
In
genere, l’apporto originale del committente avviene a monte, cioè con
la creazione di ciò che poi deve essere tradotto in un programma
informatico. Pertanto, gli apporti delle parti sono distinguibili; si può,
quindi, dire che è stata realizzata
un’opera “collettiva”, costituita, cioè, «dalla riunione di
opere o parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma»
(art. 3 l. 633/41). In questo caso ogni autore ha il diritto morale
d’autore sulla propria parte di opera.
9 giugno 2002
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